EXAGERE RIVISTA - Gennaio-Febbraio 2024, n. 1-2 anno IX - ISSN 2531-7334

Attenzione a non confondere la legittimità con il furor di popolo. Intervista a Gaetano Insolera

di Giulia Pratelli

Il tema della legittima difesa ricorre regolarmente nel dibattito pubblico arrivando a toccare profondamente la sensibilità dei cittadini o prestandosi a facili strumentalizzazioni politiche. Quando la difesa è legittima? Il diritto della paura e la paura del diritto (Cortina Editore) è un interessante testo scritto a più voci che cerca di offrire uno sguardo completo sull’argomento, analizzandolo da diversi punti di vista. Abbiamo pensato di rivolgere qualche domanda al curatore di questo volume, Gaetano Insolera: docente di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, presso il medesimo Ateneo.

– Nel volume dal Lei curato viene affrontato il tema della legittima difesa, argomento interessantissimo, ricco di numerose sfaccettature, alcune delle quali particolarmente delicate. La disciplina risalente al 1930 è sopravvissuta fino a poco tempo fa, pressoché inalterata, superando il passare degli anni e gli importanti cambiamenti dovuti alla nascita della Repubblica. Come mai, invece, negli ultimi anni è stata oggetto di cambiamenti così consistenti? 

– La disciplina contenuta negli articoli  52 [scriminante della legittima difesa] e 55 [eccesso colposo] del codice del 1930 è sopravvissuta fino al 2006. Quelle formule – ciò vale soprattutto per l’ art.52 – erano state il risultato di un  approfondito dibattito in seno alla commissione di riforma di quel codice. La non punibilità è prevista nel caso di chi abbia reagito, in modo proporzionato, autotutelando qualsiasi diritto, proprio o altrui, costretto dalla necessità di difenderlo dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

Gli elementi della disposizione normativa avevano consentito il consolidarsi di applicazioni giurisprudenziali condivise: ciò anche nel successivo periodo repubblicano. Il requisito della proporzione tra pericolo dell’offesa e risultati della reazione, con l’affermarsi di una interpretazione degli interessi in conflitto conforme ai valori della Costituzione, aveva visto la prevalenza di letture che ancoravano in chiave oggettiva il bilanciamento, a scapito del rilievo della considerazione dei mezzi concretamente a disposizione dell’aggredito per difendere il diritto in pericolo.

Questo spiega come i vari progetti di riforma organica del codice penale che si sono succeduti, senza esito, dal dopoguerra abbiano concentrato l’attenzione su altre parti del codice, non conciliabili con i valori del nuovo ordinamento costituzionale.

– A seguito della riforma del 2019 il testo normativo è stato modificato in modo importante, anche mediante l’inserimento di espressioni solitamente più vicine al linguaggio della propaganda politica che della legislazione: ad esempio “la difesa è sempre legittima”. Quanto è lecito, a suo parere, temere che modifiche come questa (che inserisce nel testo l’avverbio “sempre”) possano incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività ermeneutica della giurisprudenza?

– Le forze politiche che hanno dato impulso alla riforma del 2019 molto si sono ispirate al contesto politico che aveva sostenuto la   riforma del 2006.

Mi riferisco alla enfatizzazione del rischio di aggressioni nel domicilio e in luoghi di esercizio di attività economiche; alla previsione esplicita in quei casi, a determinate condizioni, della liceità dell’uso di armi; alla erosione del requisito della proporzione. Da sottolineare allora, come ora, che la necessità di una riforma non si confrontasse con acquisizioni criminologiche che la giustificassero.

Il dibattito, nel discorso pubblico, si caratterizzò per toni meno esasperati rispetto a quelli attuali. Tra i penalisti prevalse un giudizio negativo, oltre che per le insufficienti ragioni politico-criminali, per l’adozione di un formulazione normativa tale da alimentare incertezze interpretative.

Le letture giurisprudenziali del nuovo testo, tuttavia, non corrisposero alle aspettative degli slogan del discorso politico più estremista nella richiesta di dilatare la legittimità della difesa.

Questo risultato “deludente” è stato un argomento che ha dominato la riproposizione del tema nei programmi del “governo del cambiamento”, sortito dalle elezioni del marzo 2018, con una miscela, in vero singolare, dei due populismi che lo hanno composto.

La componente sovranista, minoritaria, ha giocato l’argomento del cittadino, che, difendendo dalle intrusioni il proprio “castello”, subisce l’onta di essere sottoposto ad  indagine penale, se non, addirittura, ad un processo, che, se può escludere la condanna per omicidio o lesioni dolose, contempla di frequente, comunque, una condanna per le corrispondenti ipotesi colpose, per aver ecceduto dai limiti, per questo ritenuti troppo angusti, della giustificazione, con anche conseguenze risarcitorie a favore dell’aggressore.

Questa retorica si rivela falsa: è infatti impensabile che di fronte ad eventi come quelli richiamati, le Procure della Repubblica non svolgano indagini per accertare se effettivamente si sia trattato di fatti giustificabili.

Di qui il ricorso a presunzioni assolute di legittimità come quella che si potrebbe ricavare dal nuovo quarto comma dell’art. 52 c.p.

Altrettanto facile cogliere come, per questa via, sia la Magistratura a dover ricevere un messaggio forte ed autoritario dal legislatore per evitare quella che si è ritenuta una “neutralizzazione” giudiziaria degli intenti che animavano già la riforma del 2006.

Questo spirito critico nei confronti di una presunta indulgenza del corpo giudiziario nei confronti di un’ideologia law and order, si è ulteriormente radicalizzata con l’uscita della Lega di Matteo Salvini dal governo.

All’ origine della riforma ha così operato una singolare miscela con almeno uno dei confusi profili ideologici dell’oscura galassia del partner di maggioranza, profilo costituito dalla deferenza incondizionata nei confronti del potere giudiziario.      

– Il tema della legittima difesa, inoltre, colpisce fortemente l’opinione pubblica, soprattutto in relazione all’aspetto centrale della sicurezza all’interno del proprio domicilio. Prendendo in considerazione la dicitura normativa, recentemente modificata (“la difesa è sempre legittima”) e considerando che spesso gli eventi delittuosi avvengono con armi regolarmente detenute, esiste il rischio che la legittima difesa possa diventare un alibi?

– Mi ha colpito, in coincidenza, con l’entrata in vigore della riforma, l’intervista, trasmessa dai telegiornali, ad uno sfortunato signore – se non ricordo male un gioielliere abruzzese.

Massacrato dai rapinatori nella sua abitazione, così come la moglie, da un letto di ospedale, coglieva, nella disgrazia, la fortuna di non aver detenuto e reagito con armi da fuoco. Semplice e ragionevole la sua considerazione: rapinatori crudeli, adusi alle armi, avrebbero avuto certamente la meglio, con conseguenze ancora peggiori.

Anche se il timore del Far West, manifestato già in occasione della riforma del 2006, non ha avuto riscontri, né sembra presentarsi oggi, è indubbio tuttavia che il racconto alla base dello slogan “la difesa è sempre legittima” può tradursi in un messaggio pericoloso. Con conseguenze sproporzionate per l’incolumità degli aggressori e per quelle giudiziarie in capo agli aggrediti, che abbiano agito in base alla suggestione di quello slogan.

-Per quanto il tema al centro di questa riflessione riguardi molto da vicino i privati cittadini, sembra che il dibattito si sia spesso svolto su due piani ben distinti e forse mai veramente comunicanti: da un lato i penalisti e dall’altro i politici e i giornalisti. Se i primi sono potuti apparire spesso affezionati ad un linguaggio eccessivamente tecnico, gli altri sembrano invece avvalersi frequentemente di espressioni più vicine a slogan che a descrizioni effettivamente plausibili della realtà. È possibile, a suo parere, che questa distanza abbia influito sullo sviluppo di un pensiero critico e consapevole da parte dei cittadini, riguardo a questa materia complessa e delicata?

– Si tocca un nervo scoperto. L’ intento del libro che ho curato è stato proprio quello di coinvolgere sulla questione diversi saperi ed esperienze, per creare un ponte che riduca l’eccessivo tecnicismo dell’argomento.

Vero è che non si può scambiare per tecnicismo o, parola oggi usata a sproposito, per “giuridismo”, l’argomentazione giuridica su base razionale e costituzionale: non si dimentichi inoltre come il tema della autotutela e dei suoi limiti si confronti sovente con casi difficili, per la cui soluzione deve intervenire l’applicazione rigorosa della legge, interpretata tenendo lontana l’influenza di slogan e suggestioni alimentate dalla ricerca di facili consensi popolari.

Ho detto un nervo scoperto, perché in termini più generali, mi sembra che si affermino idee di giustizia penale improntate ad un sostanzialismo antiformalista, a soluzioni invocate “a furor di popolo”.

Credo che i penalisti e una parte, purtroppo minoritaria, della Magistratura abbiano fatto sentire la propria voce critica nel caso della riforma della legittima difesa e delle altre leggi penali entrate in vigore nella stagione dei governi populisti, non altrettanto può dirsi per i media principali.

 

 

Gaetano Insolera (a cura di)

Quando la difesa è legittima?
Il diritto della paura e la paura del diritto.
Cortina Editore, 2020

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